di Oliviero Franceschi
Prima casa: la tassa di registro scende al 3%, mentre quelle ipotecarie e catastali sono in misura fissa, 168 euro ciascuna
Mentre l’attenzione generale è giustamente concentrata sulla prossima stangata targata IMU, che dovrebbe abbattersi nei prossimi mesi sul pianeta casa, non mancano note di sollievo nell’ordinamento tributario. Sono sempre in vigore infatti le diverse agevolazioni che possono consentire di acquistare un immobile dando un minimo di sicurezza. Eccone alcune..
IMU
La nuova Ici, dopo aver cambiato pudicamente nome, rischia di deflagrare sui conti delle famiglie come una tragica bomba a orologeria. In attesa di indicazioni definitive da parte degli organi competenti, per ora ricordiamo che il meccanismo di calcolo dell’imposta rispetto al passato appare estremamente più gravoso. La rendita catastale dell’immobile, infatti, dopo essere stata rivalutata proprio come si faceva in passato del 5% va moltiplicata per un coefficiente che passa per le abitazioni da 100 a 160. Il risultato ottenuto va poi moltiplicato per le aliquote che per le seconde case risultano anch’esse più pesanti. In compenso per le abitazioni principali è stata introdotta una nuova detrazione di 50 euro per i figli e che dovrebbe addolcire il conto per le famiglie con prole. Non mancheremo di tornare approfonditamente sull’argomento nei prossimi articoli.
Prima casa, risparmio sulle imposte di acquisto
Ma, imposta municipale a parte, l’acquisto della prima casa continua ad essere il sogno degli italiani, tant’è che persino il fisco lo ha sempre agevolato alla “radice”: le normali imposte che pesano sulle compravendita immobiliari, infatti, sono ridotte sensibilmente. Sull’acquisto di un immobile non prima casa, infatti, si pagano l’imposta di registro del 7%, quella ipotecaria del 2% e quella catastale dell’1%. Viceversa se si compra in regime di agevolazioni prima casa l’imposta di registro scende al 3% e quella ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa, cioè per 168 euro ciascuna. Un bel risparmio senza dubbio. A questo punto però occorre sgombrare subito il campo da un equivoco in cui cadono in molti tra gli aspiranti acquirenti: come si intuisce dai termini usati dal legislatore, le agevolazioni prima casa non sono riservate all’abitazione principale, quella in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono, ma sono rivolte all’acquisto della prima proprietà.
In quali casi..
Ecco in sintesi le condizioni da rispettare perché un immobile sia considerato prima casa:• l’abitazione non deve avere caratteristiche di lusso; • l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; • occorre non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile; • bisogna non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Il mutuo per l'abitazione principale
Se si decide di comprare il mutuo, spesso, è un aiuto prezioso e se l’immobile acquistato è abitazione principale, il fisco ci da un’altra mano. Sulla rata del mutuo, infatti, spetta una detrazione Irpef del 19%, che si calcola non solo sugli interessi passivi, ma anche sugli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi come dicevamo, a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale. Tra gli oneri accessori sono compresi anche le differenze di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria e di perizia tecnica, ecc. Sono detraibili anche le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (escluse quelle sostenute per l’atto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Il totale su cui calcolare la detrazione, però, non può superare il tetto di 4.000 euro.
Per avere i benefici
Anche in questo caso, per avere diritto allo sconto fiscale occorre rispettare alcune precise indicazioni: essere proprietari dell’immobile, essere intestatari del contratto di mutuo, utilizzare l’appartamento come abitazione principale e richiedere un mutuo garantito da ipoteca. Con un finanziamento diverso dal mutuo ipotecario come, ad esempio, un’apertura di credito o la cessione dello stipendio, non si può beneficiare della detrazione sugli interessi passivi. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione perciò spetta anche se l’immobile costituisce l’abitazione principale di un familiare, cioè il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado del proprietario. Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non interviene la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, invece, per avere diritto al beneficio, devono risiedere nell’immobile altri familiari, come ad esempio i figli.
Mentre l’attenzione generale è giustamente concentrata sulla prossima stangata targata IMU, che dovrebbe abbattersi nei prossimi mesi sul pianeta casa, non mancano note di sollievo nell’ordinamento tributario. Sono sempre in vigore infatti le diverse agevolazioni che possono consentire di acquistare un immobile dando un minimo di sicurezza. Eccone alcune..
IMU
La nuova Ici, dopo aver cambiato pudicamente nome, rischia di deflagrare sui conti delle famiglie come una tragica bomba a orologeria. In attesa di indicazioni definitive da parte degli organi competenti, per ora ricordiamo che il meccanismo di calcolo dell’imposta rispetto al passato appare estremamente più gravoso. La rendita catastale dell’immobile, infatti, dopo essere stata rivalutata proprio come si faceva in passato del 5% va moltiplicata per un coefficiente che passa per le abitazioni da 100 a 160. Il risultato ottenuto va poi moltiplicato per le aliquote che per le seconde case risultano anch’esse più pesanti. In compenso per le abitazioni principali è stata introdotta una nuova detrazione di 50 euro per i figli e che dovrebbe addolcire il conto per le famiglie con prole. Non mancheremo di tornare approfonditamente sull’argomento nei prossimi articoli.
Prima casa, risparmio sulle imposte di acquisto
Ma, imposta municipale a parte, l’acquisto della prima casa continua ad essere il sogno degli italiani, tant’è che persino il fisco lo ha sempre agevolato alla “radice”: le normali imposte che pesano sulle compravendita immobiliari, infatti, sono ridotte sensibilmente. Sull’acquisto di un immobile non prima casa, infatti, si pagano l’imposta di registro del 7%, quella ipotecaria del 2% e quella catastale dell’1%. Viceversa se si compra in regime di agevolazioni prima casa l’imposta di registro scende al 3% e quella ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa, cioè per 168 euro ciascuna. Un bel risparmio senza dubbio. A questo punto però occorre sgombrare subito il campo da un equivoco in cui cadono in molti tra gli aspiranti acquirenti: come si intuisce dai termini usati dal legislatore, le agevolazioni prima casa non sono riservate all’abitazione principale, quella in cui il contribuente o i suoi familiari risiedono, ma sono rivolte all’acquisto della prima proprietà.
In quali casi..
Ecco in sintesi le condizioni da rispettare perché un immobile sia considerato prima casa:• l’abitazione non deve avere caratteristiche di lusso; • l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel Comune in cui ha sede o svolge la propria attività principale ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; • occorre non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile; • bisogna non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Il mutuo per l'abitazione principale
Se si decide di comprare il mutuo, spesso, è un aiuto prezioso e se l’immobile acquistato è abitazione principale, il fisco ci da un’altra mano. Sulla rata del mutuo, infatti, spetta una detrazione Irpef del 19%, che si calcola non solo sugli interessi passivi, ma anche sugli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi come dicevamo, a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale. Tra gli oneri accessori sono compresi anche le differenze di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria e di perizia tecnica, ecc. Sono detraibili anche le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (escluse quelle sostenute per l’atto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Il totale su cui calcolare la detrazione, però, non può superare il tetto di 4.000 euro.
Per avere i benefici
Anche in questo caso, per avere diritto allo sconto fiscale occorre rispettare alcune precise indicazioni: essere proprietari dell’immobile, essere intestatari del contratto di mutuo, utilizzare l’appartamento come abitazione principale e richiedere un mutuo garantito da ipoteca. Con un finanziamento diverso dal mutuo ipotecario come, ad esempio, un’apertura di credito o la cessione dello stipendio, non si può beneficiare della detrazione sugli interessi passivi. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione perciò spetta anche se l’immobile costituisce l’abitazione principale di un familiare, cioè il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado del proprietario. Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non interviene la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, invece, per avere diritto al beneficio, devono risiedere nell’immobile altri familiari, come ad esempio i figli.
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