venerdì 9 novembre 2012

CONGEDO PATERNITA'

 
Il congedo di paternità è il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro con il congedo di maternità per l'astensione
obbligatoria che altrimenti sarebbe spettata alla madre. Tale diritto è riconosciuto al padre lavoratore in caso di grave infermità, morte o abbandono della lavoratrice e di affidamento esclusivo del bambino. Il diritto al congedo di paternità in sostituzione del congedo di maternità spetta anche nei casi in cui la madre non sia una lavoratrice, in quanto il diritto a fruire del diritto spetta al padre come lavoratore. Il padre può usufruire del diritto al congedo di paternità per tutta la durata dell'astensione obbligatoria (5 mesi), ad esempio in caso di nascita prematura del bambino, o soltanto sulla parte residua dell'astensione obbligatoria non goduta dalla madre. L'articolo 28 del T.U delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, elenca tutti i motivi ammessi per la richiesta del congedo di paternità. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è identico a quello spettante nel caso del congedo di maternità.

I neonati possono essere accuditi da entrambi i genitori, senza differenza di genere anche se la nostra storia passata prevede che sia la mamma ad occuparsi a tempo pieno del piccolo. E di fatto, così è stato per millenni ed è solo di recente, gli ultimi decenni  a dire il vero, che le società civili hanno permesso anche ad i papà, l’opportunità di accudire il proprio neonato. Può suonare strano nella nostra cultura ma, in molti stati del nord, dove le donne sono maggiormente impiegate anche a livello manageriale, la coppia può liberamente decidere se restare accanto al piccolo sarà la mamma od il papà. Anche il nostro paese ha raccolto e legiferato sul congedo parentale ai papà.
La legge prevede per l’uomo la possibilità di usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Il congedo parentale però può anche essere condiviso, ovvero, la mamma può restare a casa per un periodo massimo di sei mesi e, durante questo periodo, percepisce una retribuzione pari a circa un terzo dello stipendio. A tale periodo va aggiunto il tempo di congedo facoltativo del papà. La coppia può così contare su di un periodo di tempo totale, in cui è fuori dal lavoro, di undici mesi. Conseguentemente, se il padre non usufruisce del congedo parentale, la mamma può restare a casa fino al nono mese di vita del bambino. Il congedo parentale può essere usufruito fino agli otto anni di età del figlio.
Molti padri non conoscendo di fatto le nuove norme, non sanno di avere questa grande opportunità.  Solo il  dieci per cento di tutti i neo-papà utilizza questa facoltà. Se il bambino si ammala, entrambi i genitori, a scelta possono fruire dei congedi per la malattia del figlio, in questo caso però i permessi non sono retribuiti. Il permesso per malattia non ha limiti durante l’anno per i primi tre anni di vita del bambino. I giorni concessi sono pari a cinque all’anno se ad ammalarsi è un bambino dal terzo anno di vita fino al compimento dell’ottavo anno. Per conoscere i propri diritti è possibile informarsi con  le organizzazioni sindacali o presso il proprio comune di residenza.

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