Il congedo di paternità è il diritto del lavoratore di assentarsi
dal lavoro con il congedo di maternità per l'astensione
obbligatoria
che altrimenti sarebbe spettata alla madre. Tale diritto è riconosciuto
al padre lavoratore in caso di grave infermità, morte o abbandono della
lavoratrice e di affidamento esclusivo del bambino. Il diritto al
congedo di paternità in sostituzione del congedo di maternità
spetta anche nei casi in cui la madre non sia una lavoratrice, in
quanto il diritto a fruire del diritto spetta al padre come lavoratore.
Il padre può usufruire del diritto al congedo di paternità per tutta la
durata dell'astensione obbligatoria (5 mesi), ad esempio in caso di
nascita prematura del bambino, o soltanto sulla parte residua
dell'astensione obbligatoria non goduta dalla madre. L'articolo 28 del
T.U delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53, elenca tutti i motivi ammessi per la richiesta del
congedo di paternità. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale è identico a quello spettante nel caso del congedo di
maternità.
I neonati possono essere accuditi da entrambi i genitori, senza
differenza di genere anche se la nostra storia passata prevede che sia
la mamma ad occuparsi a tempo pieno del piccolo. E di fatto, così è
stato per millenni ed è solo di recente, gli ultimi decenni a dire il
vero, che le società civili hanno permesso anche ad i papà,
l’opportunità di accudire il proprio neonato. Può suonare strano nella
nostra cultura ma, in molti stati del nord, dove le donne sono
maggiormente impiegate anche a livello manageriale, la coppia può
liberamente decidere se restare accanto al piccolo sarà la mamma od il
papà. Anche il nostro paese ha raccolto e legiferato sul congedo
parentale ai papà.
La legge prevede per l’uomo la possibilità di usufruire di un periodo
di astensione facoltativa dal lavoro. Il congedo parentale però può
anche essere condiviso, ovvero, la mamma può restare a casa per un
periodo massimo di sei mesi e, durante questo periodo, percepisce una
retribuzione pari a circa un terzo dello stipendio. A tale periodo va
aggiunto il tempo di congedo facoltativo del papà. La coppia può così
contare su di un periodo di tempo totale, in cui è fuori dal lavoro, di
undici mesi. Conseguentemente, se il padre non usufruisce del congedo
parentale, la mamma può restare a casa fino al nono mese di vita del
bambino. Il congedo parentale può essere usufruito fino agli otto anni
di età del figlio.
Molti padri non conoscendo di fatto le nuove norme, non sanno di avere
questa grande opportunità. Solo il dieci per cento di tutti i neo-papà
utilizza questa facoltà. Se il bambino si ammala, entrambi i genitori, a
scelta possono fruire dei congedi per la malattia del figlio, in questo
caso però i permessi non sono retribuiti. Il permesso per malattia non
ha limiti durante l’anno per i primi tre anni di vita del bambino. I
giorni concessi sono pari a cinque all’anno se ad ammalarsi è un bambino
dal terzo anno di vita fino al compimento dell’ottavo anno. Per
conoscere i propri diritti è possibile informarsi con le organizzazioni
sindacali o presso il proprio comune di residenza.
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