sabato 5 maggio 2012

LA LEGGE PROTEGGE LA MATERNITA' E IL POST PARTUM







Il diritto alla maternità è stata una delle prime conquiste delle donne dipendenti, la tutela per le professioniste è stata ottenuta una decina di anni orsono. Però, la donna in carriera, con la maternità potrebbe perdere la sua mansione.

La tutela della maternità è un diritto di tutte le donne a parità di qualsiasi contratto di lavoro. Le mamme con un contratto di lavoro dipendente, hanno diritto al congedo di maternità: si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Però, se la donna vi rinuncia, il periodo di astensione dal lavoro può essere goduto dal papà, ovviamente nel periodo immediatamente dopo la nascita del bambino. Questa scelta potrebbe essere un’opportunità nel caso in cui sia la donna ad avere un lavoro di responsabilità. In questo caso la donna può decidere di rientrare al lavoro senza aspettare il compimento del terzo mese del bambino. Il permesso, così come previsto dalla legge consente alla donna di astenersi dal lavoro due mesi prima la data prevista del parto, data dichiarata da un ginecologo con certificato medico. Il post parto prevede un’astensione dal lavoro di tre mesi dalla data del parto a stipendio pieno. Se lo stato di gravidanza lo consente, la futura mamma può lavorare fino a tutto l’ottavo mese e posticipare il mese nel post parto per poter accudire il piccolo più a lungo, fino al quarto mese di vita. In totale sono cinque i mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. A questo periodo devono essere previsto ancora sei mesi: due mesi con stipendio ridotto all’80% e quattro mesi al 30%. Hanno ovviamente diritto allo stesso trattamento anche le donne impiegate part-time, con lavoro a domicilio, con contratti a tempo determinato o collaborazioni continuative.

Il diritto alla maternità spetta anche in caso di adozione o di affidamento. Per saperne di più sui propri diritti è possibile informarsi con le organizzazioni sindacali o presso il proprio comune di residenza, però, il bambino non deve aver compiuto il sesto anno. In questo caso il periodo di astensione è di tre mesi dall’arrivo del bimbo in famiglia. Nel caso di adozioni o affidamenti internazionali, il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni. La maternità con i suoi cinque mesi di congedo obbligatorio, di fatto pone la donna fuori dalla posizione occupata ed ecco il perché al rientro al lavoro il più delle volte è previsto un cambio di posizione.

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