domenica 28 ottobre 2012

IL CONGEDO MATERNITA': A CHI SPETTA E QUANDO


Maternit e lavoro: Il congedo maternit: a chi spetta e quando












A chi spetta l'indennità di maternità? Alle lavoratrici dipendenti del settore privato, alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps ed, in alcuni casi, anche alle madri cessate o sospese dall’attività lavorativa. Analizziamo le diverse figure professionali per vedere a chi spetta il congedo e quando.


Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità, che spetta alle lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, impiegate, apprendiste, dirigenti), alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps ed, in alcuni casi, anche alle madri cessate o sospese dall’attività lavorativa. Il congedo obbligatorio da diritto ad un’indennità pari all’80% (in alcuni contratti al 100%) dell’ultimo stipendio percepito per cinque mesi, mentre il congedo facoltativo-laddove applicabile – da diritto ad un’indennità pari al 30% dell’ultimo stipendio percepito. Per vedere quali sono le titolari di tali congedi
analizziamo le diverse figure professionali
Per le lavoratrici dipendenti, i requisiti essenziali richiesti sono:
  • accertato stato di gravidanza
  • rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.
Nell’ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici:
  • lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti): devono avere almeno 52 contributi settimanali, versati o dovuti, anche in settori diversi dal lavoro domestico, nei 24 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo stesso;
  • lavoratrici agricole a tempo determinato: è richiesta l’iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell’anno precedente la data di inizio del congedo obbligatorio di maternità oppure nello stesso anno in cui inizia il congedo purché le giornate di lavoro siano regolarmente effettuate prima dell’inizio del congedo stesso;
  • lavoratrici a domicilio: sono tenute a riconsegnare al committente, all’inizio del periodo di congedo, tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna.
L’Inps provvede, inoltre, ad erogare l’indennità di maternità anche in favore delle lavoratrici dello spettacolo: si tratta di lavoratrici iscritte all’ENPALS ai fini dell’I.V.S. (cioè ai fini pensionistici) ed assicurate al contempo all’Inps per la maternità.
La lavoratrice cessata o sospesa dall’attività lavorativa può accedere all’indennità di maternità a carico dell’Inps qualora si trovi in una delle seguenti situazioni:
  • tra la data di cessazione o sospensione e la data di inizio del congedo di maternità non sono trascorsi più di 60 giorni;
  • sono decorsi più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione, ma, alla data di inizio del congedo di maternità, la lavoratrice ha i requisiti per il diritto all’in- dennità di disoccupazione oppure è in cassa integrazione o in mobilità;
  • la lavoratrice ha lavorato, nell’ultimo biennio, alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione e può far valere almeno 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio prece- dente l’inizio del congedo di maternità purché, però, il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, libere professioniste senza cassa, venditori porta a porta, percettori di assegni di ricerca, ecc.), assicurate esclusivamente all’Inps per la maternità, l’indennità di maternità spetta a condizione che vi sia l’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggio- rata (attualmente nella misura dello 0.72%) nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità.
In caso di prima iscrizione, i contributi sono accreditati dalla data di iscrizione; per gli anni successivi, i contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in cui viene erogato il compenso, indipendentemente dal periodo lavorativo a cui lo stesso si riferisce. Esempio: se una lavoratrice svolge un lavoro a progetto della durata di 4 mesi (da novembre 2009 a febbraio 2010) e viene pagata alla scadenza del rapporto, i contributi le saranno accreditati soltanto a partire dal mese di gennaio 2010 (c.d. principio di cassa).
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) è richiesto il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
DA RICORDARE
Le lavoratrici assunte con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (contratto di inserimento oggi previsto solo per il settore pubblico) hanno diritto alla proroga del contratto per un periodo equivalente alla durata del congedo di maternità e/o del congedo parentale, al fine di con-sentire alle lavoratrici interessate di completare la formazione.

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