domenica 28 ottobre 2012

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER LA MAMMA LAVORATRICE


Maternit e lavoro: Il divieto di licenziamento della mamma lavoratrice

La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento del licenziamento, non conosceva lo stato di gravidanza della lavoratrice. In tal caso, la lavoratrice ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro sulla base del certificato medico dal quale risulti che essa, all’epoca del licenziamento, era già in stato di gravidanza (Corte di Cassazione 6593/2000). Il divieto di licenziamento si estende anche ai casi di adozione e di affidamento, operando fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia. Ma Il divieto non è assoluto, poiché la legge prevede alcune eccezioni. E’ infatti ammesso il licenziamento nei seguenti casi:
  • colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Se il licenziamento per giusta causa avviene durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice non perde il diritto all’indennità di maternità (sentenza Corte costituzionale 405/2001);
  • cessazione dell’attività aziendale;
  • scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
  • esito negativo del periodo di prova.
  • Per le lavoratrici domestiche, il vigente contratto collettivo nazionale prevede
il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza (intervenuta nel corso del rapporto di lavoro) fino alla fine del congedo di maternità. Il divieto non opera in caso di licenziamento determinato da giusta causa. Le addette a lavorazioni stagionali licenziate per cessazione dell’attività aziendale hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del bambino, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, a meno che non si trovino a fruire del periodo di congedo obbligatorio per maternità.

Dimissioni della mamma lavoratrice

La legge interviene a tutelare la lavoratrice riconoscendole l’indennità di maternità anche nel caso in cui la stessa presenti le dimissioni volontarie nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino. Per evitare, inoltre, che dietro le dimissioni si possa celare un licenziamento da parte del datore di lavoro, le dimissioni presentate in tale periodo vanno comunicate per la loro convalida al Servizio Ispezione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Nessun commento:

Posta un commento