La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la
lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento
opera anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento del
licenziamento, non conosceva lo stato di gravidanza della lavoratrice.
In tal caso, la lavoratrice ha diritto al ripristino del rapporto di
lavoro sulla base del certificato medico dal quale risulti che essa,
all’epoca del licenziamento, era già in stato di gravidanza (Corte di
Cassazione 6593/2000). Il divieto di licenziamento si estende anche ai
casi di adozione e di affidamento, operando fino ad un anno
dall’ingresso del minore in famiglia. Ma Il divieto non è assoluto,
poiché la legge prevede alcune eccezioni. E’ infatti ammesso il
licenziamento nei seguenti casi:
- colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Se il licenziamento per giusta causa avviene durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice non perde il diritto all’indennità di maternità (sentenza Corte costituzionale 405/2001);
- cessazione dell’attività aziendale;
- scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
- esito negativo del periodo di prova.
- Per le lavoratrici domestiche, il vigente contratto collettivo nazionale prevede
il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza (intervenuta
nel corso del rapporto di lavoro) fino alla fine del congedo di
maternità. Il divieto non opera in caso di licenziamento determinato da
giusta causa. Le addette a lavorazioni stagionali licenziate per
cessazione dell’attività aziendale hanno diritto, fino al compimento di
un anno di vita del bambino, alla precedenza nella riassunzione in caso
di ripresa dell’attività stagionale, a meno che non si trovino a fruire
del periodo di congedo obbligatorio per maternità.
Dimissioni della mamma lavoratrice
La
legge interviene a tutelare la lavoratrice riconoscendole l’indennità
di maternità anche nel caso in cui la stessa presenti le dimissioni
volontarie nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al
compimento di un anno di vita del bambino. Per evitare, inoltre, che
dietro le dimissioni si possa celare un licenziamento da parte del
datore di lavoro, le dimissioni presentate in tale periodo vanno
comunicate per la loro convalida al Servizio Ispezione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
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