domenica 28 ottobre 2012

IL CONGEDO MATERNITA' OBBLIGATORIO: CHE COS'E'?


Maternit e lavoro: Il congedo maternit obbligatorio: che cos'?












Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo) nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro. Il congedo di maternità è riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e/o affidamenti (nazionali e internazionali) di minori. L’obbligatoria riguarda dal 2007 anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, mentre non è prevista per le lavoratrici autonome assicurate alle relative gestioni Inps.


Il congedo di maternità obbligatorio (chiamato anche “astensione obbligatoria” dal lavoro) è un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo) nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro. Dal 2000 è stata introdotta la possibilità per la lavoratrice dipendente di continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese e di prolungare il periodo di congedo post partum, a condizione che il medico attesti lo stato di buona salute. Il congedo di maternità è riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e/o affidamenti (nazionali e internazionali) di minori. L’obbligatoria riguarda dal 2007 anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, mentre non è prevista per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) assicurate alle relative gestioni Inps. Tali lavoratrici, inoltre, non hanno diritto all’interdizione anticipata/ posticipata del congedo di maternità, che spetta invece alle dipendenti in caso di complicazioni di salute e che, se debitamente accertato, è pagato come il congedo obbligatorio prima e come malattia dopo.
DA RICORDARE
In caso di parto gemellare o di adozioni/affidamenti plurimi il periodo di congedo di maternità non viene raddoppiato: e ha quindi la medesima durata prevista per i casi di parto singolo o di adozione/affidamento di un solo minore.
Tema molto delicato è quello dell’interruzione di gravidanza: l’eventuale assenza dal lavoro per aborto (entro 180 giorno dall’inizio di gravidanza) è considerata “malattia”; anche ai fini retributivi. L’interruzione di gravidanza dopo tale periodo è considerata, a tutti gli effetti, parto e da quindi diritto al congedo per maternità. Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) in caso di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il terzo mese dall’inizio della gestazione, hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di 30 giorni.
Il periodo di congedo facoltativo è invece di 6 mesi ed è retribuito al 30% dello stipendio fino al 3° anno di vita del bambino, ma si può utilizzare fino all’8 anno del bambino (in questo caso non è retribuito). Il congedo facoltativo è detto anche “congedo parentale” perché può essere utilizzato, in via alternativa, dalla mamma o dal papà. Il congedo facoltativo NON è frazionabile su base oraria MA E’ FRAZIONABILE SU BASE GIORNALIERA e permette quindi di fare un part-time di fatto (es: tre giorni la settimana, con due giorni di maternità la settimana) oppure su base mensile (es: si può utilizzare nei mesi estivi).
DA RICORDARE
Il periodo di congedo di maternità vale a tutti gli effetti per il calcolo dell’anzianità di servizio, con tutto ciò che ne deriva (maturazione ferie, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, progressioni di carriera e tutto ciò che è previsto dai contratti collettivi). Il periodo di congedo di maternità è inoltre considerato come periodo utile per il diritto e la determinazione della misura della pensione. L’accredito della contribuzione figurativa spetta anche per i periodi di congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che, al momento della domanda, l’interessata possa far valere almeno cinque anni di contribuzione.

Nessun commento:

Posta un commento